la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Al  fine di consentire la conclusione dell'adeguamento tecnico
dell'impianto di depurazione dei reflui derivanti  dalle  lavorazioni
tessili  ubicato nel Comune di Prato e denominato Baciacavallo, senza
interruzione del servizio pubblico, il termine per il  conseguimento,
relativamente  a tale impianto, del limite prescritto dalla tabella A
allegata alla  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  per  il  parametro
"tensioattivi"  fissato  dal  primo  comma  dell'articolo unico della
legge regionale 23 ottobre 1989, n. 67, e' prorogato di  dodici  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 9 settembre 1991
 
                              MARCUCCI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 30
luglio  1991  ed  e'  stata vistata dal commissario del Governo il 31
agosto 1991.